Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Anagrafe

Se hai smarrito il Pin e il Puk consegnati al momento dell’emissione della carta elettronica è possibile recuperarli in maniera semplice e online (scopri come accedendo alla pagina https://www.cartaidentita.interno.gov.it/ oppure recandoti personalmente allo sportello dell’anagrafe.

La carta d'identità elettronica è obbligatoria per legge. Il formato cartaceo viene rilasciato solo in casi d'urgenza accertata per motivi esclusivi di viaggio imminente.

Si, esclusivamente nei casi eccezionali di reale e documentata urgenza per motivi esclusivi di viaggio imminente, da documentare esibendo il titolo di viaggio allo sportello. Puoi recarti presso uno degli sportelli anagrafe portando il vecchio documento o la denuncia di furto/smarrimento e due foto tessere. Il costo è di 5,00 € e viene rilasciata immediatamente.

No, in caso di cambio residenza o di immigrazione da altro comune italiano non è prevista l'emissione di una nuova carta d'identità.

Si, in caso di acquisto di cittadinanza italiana è prevista l'emissione di una nuova carta d'identità. Consigliamo di attendere almeno 20 giorni dalla data del decreto per l'aggiornamento degli archivi anagrafici.

Sociale

La legge 162/1998 è riferita alle famiglie, al cui interno è presente un componente portatore di disabilità grave o una persona anziana non autosufficiente. E’ un fondamentale supporto assistenziale che consente il raggiungimento di obiettivi importanti quali l'alleggerimento del carico assistenziale. Permette il miglioramento della qualità di vita, sia dei familiari sia dei disabili, e offre interventi di sostegno finalizzati in particolare al mantenimento dei propri cari nel nucleo familiare di riferimento. Infatti gli interventi adottati, di natura socio-assistenziale, sono finalizzati a rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza, a favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio attivando o potenziando la rete di cura e di assistenza domiciliare integrata, a sostenere le responsabilità familiari e la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie. Requisiti: Essere in possesso della certificazione della 104/92 di handicap grave art.3 comma 3. Non sono previsti costi di contribuzione; Documenti da presentare: domanda, certificato 104/92 di handicap grave art.3 comma 3, certificazione sanitaria del medico curante, certificazione ISEE in corso di validità; Termini per la presentazione. I termini vengono stabiliti dalla RAS e pubblicizzati dal Comune.

E' un intervento di natura economica a favore di cittadini residenti affetti da nefropatia che hanno necessità di sottoporsi a dialisi presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra-ospedaliera o domiciliare e/o a trapianto renale ai sensi delle L.L.R.R. 11/85 e 43/93.Il rimborso ai sensi dalle leggi 11/85 e 43/93 dei sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono in: - un assegno mensile; - un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute; - un contributo in caso di intervento per trapianto renale e il relativo rimborso delle spese di viaggio e soggiorno; - un rimborso delle spese per luce, acqua e telefono, nel caso in cui il trattamento emodialitico sia effettuato a domicilio; - un rimborso spese per l'assistente, in caso di dialisi domiciliare Rimborsi spese per viaggi effettuati nei centri di cura per le dialisi. Requisiti: Certificazione attestante la nefropatia. Documentazione che le persone affette da neoplasia maligna devono presentare al Comune di residenza ogni anno : - domanda di rimborso, compilata sul modulo appositamente predisposto dal Comune; - certificato medico attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico, rilasciato ai sensi dell'art.3 della presente legge; - dichiarazione sostitutiva dei redditi o se già in possesso il modulo 730 o CUD; ISEE in corso di validità; Documentazione che le persone affette da neoplasia maligna devono presentare al Comune di residenza ogni trimestre: - Modulo predisposto dal Comune; - Il foglio dei viaggi effettuati nel trimestre (datati e timbrati da medico specialista), - i certificati, ad eccezione del referto diagnostico, potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.

La Regione eroga, tramite i comuni, provvidenze economiche a favore delle persone affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna residenti in Sardegna. I sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono in un assegno mensile e nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per i trattamenti effettuati in centri ospedalieri o universitari autorizzati situati in un comune della Sardegna diverso da quello di residenza. Requisiti: Possono usufruire del beneficio le persone affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna che: - siano residenti in Sardegna; - abbiano necessità di sottoporsi, con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche. Documenti da presentare Documentazione che le persone affette da neoplasia maligna devono presentare al Comune di residenza ogni anno : - modulo appositamente predisposto dal Comune; - referto ematologico e certificazione diagnostica, rilasciati da centri ospedalieri o universitari autorizzati; dichiarazione sostitutiva dei redditi o se già in possesso il modulo 730 o CUD; - ISEE in corso di validità; Documentazione che le persone affette da neoplasia maligna devono presentare al Comune di residenza ogni trimestre: - Modulo predisposto dal Comune; - Il foglio dei viaggi effettuati nel trimestre (datati e timbrati da medico specialista) I certificati, ad eccezione del referto diagnostico, potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato. Ufficio Servizi Sociali - 070950026 int.2-1.

La Regione eroga, tramite i comuni, provvidenze economiche in favore delle persone affette da neoplasia maligna, residenti in Sardegna. Tali provvidenze, determinate in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per sottoporsi alla terapia antitumorale presso presidi sanitari situati in un Comune della Sardegna diverso da quello di residenza. Requisiti: Possono accedere al beneficio le persone affette da neoplasia maligna che: - sono residenti in Sardegna; - si sottopongono, con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche. Documenti da presentare Documentazione che le persone affette da neoplasia maligna devono presentare al Comune di residenza ogni anno : - domanda di rimborso, compilata sul modulo appositamente predisposto dal Comune; - dichiarazione sostitutiva dei redditi o se già in possesso il modulo 730 o CUD; - referto diagnostico rilasciato da un centro ospedaliero o universitario oppure da un'altra struttura sanitaria pubblica; - ISEE in corso di validità; Documentazione che le persone affette da neoplasia maligna devono presentare al Comune di residenza ogni trimestre: - Modulo predisposto dal Comune; - Il foglio dei viaggi effettuati nel trimestre (datati e timbrati da medico specialista) I certificati, ad eccezione del referto diagnostico, potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.

Il Comune eroga su finanziamento regionale l’assegno mensile e i rimborsi spese viaggio e di soggiorno a favore della persona che è stata sottoposta a trapianto e si reca ad effettuare i controlli post trapianto. Per ottenere i contributi è necessario compilare e inoltrare all’ufficio protocollo il - modulo di richiesta delle provvidenze ai sensi della L.R. 12/2011, - allegando la certificazione medica richiesta dalla quale risulti che il richiedente è stato sottoposto a trapianto, - l’autocertificazione dei redditi che dovrà essere presentata annualmente e il reddito ISEE in corso di validità. Per ottenere il rimborso dei viaggi è necessario presentare periodicamente la certificazione dei viaggi effettuati dalla struttura presso la quale vengono effettuati i controlli o l’autocertificazione.

Le persone affette da malattie psichiatriche presenti in Sardegna possono presentare domanda per accedere al sussidio economico erogato tramite comuni, per poter beneficiare del sussidio, le persone devono essere residenti in Sardegna ed essere affette da una delle patologie psichiatriche elencate nell’allegato A all’art. 7 della L.R 15/92 come integrato dall’art.16 della L.R 20/97; Essere assistite dal servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, dal servizio della tutela materno infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici istituiti nell’ambito del dipartimento diagnosi e cura e riabilitazione dell’azienda sanitaria competente per territorio, oppure dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile, i richiedenti devono presentare la seguente documentazione: - modulo domanda compilato e sottoscritto, - documento d’identità, - dichiarazione sostitutiva con la quale l’interessato dichiara eventuali forme di assistenze economiche erogate da altri enti pubblici, certificato medico specialista che attesti la patologia psichiatrica rilasciato dal servizio competente, certificazione del reddito mensile individuale e del reddito del nucleo familiare per i minori di età e per quelli per cui è stato nominato l’amministratore di sostegno.

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51). Destinatari: Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale. Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d'età; se è straniero, non deve superare la maggiore età. Documenti da Presentare: La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali. L'assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'articolo 66 della Legge 448/98.

L’ente ogni anno istituisce bonus bebè, nella misura di € 1.000,00 per ciascun richiedente a seguito di una nuova nascita o adozione avvenuta nell’anno di indizione. Possono partecipare al concorso per l’assegnazione i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti: - cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario titolarietà di permesso di soggiorno, residenza nel territorio nel comune di San Nicolò Gerrei al momento del parto o dell’adozione, i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel comune da almeno 12 mesi prima del momento del parto, iscrizione del bambino nel registro anagrafe del comune di San Nicolò Gerrei, - indicatore isee del nucleo familiare del richiedente non superiore a 25.000,00 alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Le domande essere compilate su apposito modulo predisposto dall’ufficio del servizio sociale dell’ente, deve essere presentato dagli interessati all’ufficio protocollo del Comune e verrà istruito in ordine di arrivo sino all’esaurimento delle somme disponibili stanziate in bilancio, la domanda deve essere corredata da copia del documento d’identità, copia del codice fiscale, l’attestazione isee in corso di validità e la copia del permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario.

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